Ieri sera, 11 marzo, il Governo ha introdotto delle misure per il contenimento del contagio, fissando limitazioni alle attività.
Le informazioni che seguono sono valide dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
Attività sospese
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (si veda allegato alla presente mail)
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da lavanderie e servizi di pompe funebri
Altre attività
In tutti i casi che seguono deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
- Restano aperti i negozi di prima necessità individuati nell’allegato 1 (si veda allegato)
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Tutte le altre attività non citate, artigianali, industriali, di commercio all’ingrosso e professionali possono continuare a svolgere la propria attività con le seguenti raccomandazioni:
- ove possibile attuare al massimo modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- incentivare ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
CON RIFERIMENTO AGLI SPOSTAMENTI VALGONO ANCORA I CRITERI DEFINITI I GIORNI SCORSI PER CUI E’ CONSENTITO SPOSTARSI IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE SOLO IN CASO DI NECESSITA’ LAVORATIVA, PER MOTIVI DI SALUTE, PER RIENTRARE AL PROPRIO DOMICILIO, PER ASSISTERE I PROPRI CARI ECC.