Il decreto legge n. 18 del 17.3.2020, mediaticamente denominato “Cura Italia”, è intervenuto, tra l’altro, sul funzionamento della giustizia durante la pandemia.
In queste poche righe prenderemo in considerazione soltanto le misure interessanti la giustizia civile. Per comprendere meglio la portata dell’intervento, è bene averne chiare le finalità: per ostacolare il propagarsi dell’epidemia occorre minimizzare le forme di contatto personale, anche all’interno dei tribunali.
A questo proposito, per quanto riguarda i processi civili pendenti, è stato disposto il rinvio di tutte le udienze originariamente fissate nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020.
La sospensione non opera per una serie di procedimenti, indicati all’art. 83, comma 3° del Decreto Legge.
Si tratta di giudizi interessanti principalmente le persone fisiche, ma la sospensione è esclusa anche per qualsiasi causa la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza deve provenire dal magistrato competente.
Le udienze non sospese potranno essere celebrate in videoconferenza, o sostituite dallo scambio di note scritte o, ancora, potranno essere adottate una serie di altre cautele indicate dall’art.83, comma 7, lettere da a) a f) e h) del Decreto.
Per le udienze che si terranno tra il 15 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari potranno adottare gli accorgimenti dettagliati nel sopracitato art. 83, comma 7 e finalizzati ad attenuare l’affluenza nei locali del Tribunale.
Per l’adozione di tali misure sarà comunque necessaria una concertazione con le autorità sanitarie regionali ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sempre al fine di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Inoltre, sempre dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per il deposito di qualsiasi atto processuale e per il compimento di qualsiasi attività nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita.
È bene precisare che queste nuove disposizioni abrogano espressamente gli articoli 1 e 2 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, che avevano generato qualche dubbio interpretativo circa l’estensione della sospensione, soprattutto con riguardo alle scadenze processuali.
Infine, è altresì sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dal provvedimento in commento.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale dell’art. 83 del D.L. “Cura Italia”.