Il Decreto Legge Cura Italia dello scorso 17 marzo 2020 contiene una misura destinata alla sospensione dei mutui prima casa per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, registrassero un calo di oltre un terzo del proprio fatturato. L’agevolazione consiste nell’accesso al Fondo di Solidarietà (art. 2 c. 475 della L. 244/2007) che permette ai beneficiari di accedere ad una sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate per:
- i mutui contratti per l’acquisto della prima casa fino a 250.000 euro
- in ammortamento da almeno un anno
La misura, ordinariamente destinata ai lavoratori dipendenti e agli agenti e rappresentati in difficoltà finanziaria a causa della perdita del posto di lavoro, viene così estesa per 9 mesi (fino al 17 dicembre 2020) anche ad altri soggetti lavoratori autonomi e liberi professionisti. Con la pubblicazione del Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell’Economia viene data attuazione alle disposizioni dell’art. 54 del DL 18/2020 e in particolare viene definito l’ambito soggettivo dei destinatari dell’agevolazione.
Con rammarico si scopre che, salvo ulteriori modifiche, non tutti i titolari di partita iva che in questo momento sono in difficoltà a causa della chiusura delle proprie attività potranno accedere ai benefici previsti dalla norma.
Ammessi i professionisti e i lavoratori autonomi non iscritti al registro delle imprese
L’art. 4 del DM 25 marzo 2020 precisa che per lavoratore autonomo devono intendersi:
- i soggetti la cui attività è inquadrabile nell’ambito dell’art.1 della Legge 81/2017 (attività non imprenditoriali)
- i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal MISE ai sensi della L. 4/2013
Esclusi i piccoli imprenditori (artigiani e commercianti)
Il decreto ministeriale esclude quindi dall’ambito di applicazione dell’agevolazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile. Le stesse istruzioni del modello precisano che sono esclusi i titolari di ditte individuali.
Il requisito del calo del fatturato
L’ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Come presentare la domanda di sospensione
Per ottenere la sospensione del mutuo occorre presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo. Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione, reperibile al seguente link:
Fino al termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.