Con l’ordinanza adottata ieri (03.4.2020) il Presidente della Regione Piemonte ha prorogato la misure restrittive già adottate il 21 marzo scorso. Come avevamo evidenziato col nostro post del 26 marzo, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 22.3.2020 e delle ordinanze di Piemonte e Lombardia del 21.3.2020, si era creato un contrasto di opinioni su quale fosse la disciplina prevalente.
Ora la situazione sembra meno confusa, anche in forza di quanto disposto dal Governo col decreto legge 25.3.2020, n. 19, art. 3, il quale prevede che le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possano introdurre misure ulteriormente restrittive. Tali misure restano valide sino all’entrata in vigore di un successivo D.P.C.M.
Essendo le disposizioni piemontesi posteriori rispetto all’ultimo D.P.C.M., riteniamo che nel territorio regionale vadano prudenzialmente osservate le stesse. Di conseguenza, l’attività degli studi professionali deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 20) dell’ordinanza, la cui portata è stata così chiarita dagli uffici regionali:
Punto 20, “la chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia”.
Viene incentivato il lavoro agile in tutti i casi possibili, fatti salvi quelli ove sia necessario il rispetto dei termini perentori di scadenza e tale necessità non possa essere ovviata attraverso il lavoro agile stesso.
A mero titolo esemplificativo, sono da considerarsi quali “termini perentori” tutte quelle scadenze che i vari DPCM non hanno prorogato o hanno prorogato entro il termine di scadenza del Decreto in oggetto (13 aprile).
Nel rispetto dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22/3/2020:
- i titolari, i collaboratori e i dipendenti in smart-working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti;
- i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;
- le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID-19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
- il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza.
Le agenzie che si occupano di pratiche automobilistiche garantiscono l’apertura al fine di espletare le pratiche di immatricolazione dei mezzi per il trasporto di prodotti medici, o comunque legati al settore della sanità. Agli Amministratori di Condominio, oltre a quanto sopra, è consentito svolgere le attività indifferibili ed urgenti ai fini della gestione e del controllo del patrimonio immobiliare amministrato.
Di seguito potete trovare il link all’ordinanza regionale e ai chiarimenti.
“Fronte Dinamico è una rete di giovani professionisti impegnati a condividere aggiornamenti qualificati sull’emergenza in corso, prima di tutto per il settore economico. Vi invitiamo a seguirci per ricevere nuovi aggiornamenti su diversi campi: fisco, tributi, media social media e comunicazione, questioni legali, iniziative per le aziende sul territorio e tutto quanto occorre per superare questa fase così critica. Grazie per la lettura”